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− | [[https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html|'''Cooperazione rafforzata''']]: è una procedura che consente ad almeno nove paesi dell'Unione europea (UE) di stabilire un' integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all'interno delle strutture dell'UE senza il coinvolgimento di altri paesi dell'UE. | + | [[https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html|<big>'''Cooperazione rafforzata'''</big>]]: è una procedura che consente ad almeno nove paesi dell'Unione europea (UE) di stabilire un' integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all'interno delle strutture dell'UE senza il coinvolgimento di altri paesi dell'UE. |
Versione delle 12:29, 12 gen 2019
Glossario dell'Unione europea[modifica]
A[modifica]
[Agenzia dell'UE]: Le agenzie dell'Unione europea (UE) sono organismi istituiti dall'UE per esercitare compiti specifici di natura tecnica, scientifica o amministrativa per aiutare le istituzioni dell’UE a formulare e attuare le sue politiche.
C[modifica]
[Cooperazione rafforzata]: è una procedura che consente ad almeno nove paesi dell'Unione europea (UE) di stabilire un' integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all'interno delle strutture dell'UE senza il coinvolgimento di altri paesi dell'UE.