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– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea,
 
– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea,
  
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo<ref name="ftn1"><div style="margin-left:1cm;margin-right:0cm;"></div></ref>,
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– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo,
  
 
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015,
 
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015,

Versione delle 16:06, 14 gen 2019

Il Parlamento europeo[modifica]

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

– vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che affermava che la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rappresentava "la prima tappa della Federazione europea",

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona,

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015,

– vista la risoluzione del Comitato delle regioni dell'8 luglio 2015,

– vista la relazione al Consiglio europeo del gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 2030,

– vista la relazione dei cinque presidenti (Commissione, Consiglio, Eurogruppo, Parlamento e Banca centrale europea (BCE)) sul completamento dell'Unione economica e monetaria,

– visti la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012-2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità e il relativo parere della commissione per gli affari costituzionali,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,


A. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a sfide importanti, che nessuno Stato membro può affrontare da solo;

B. considerando che per motivi quali, fra gli altri, la crisi economica, finanziaria e sociale, l'UE deve anche affrontare la delusione dei suoi cittadini rispetto al progetto europeo, come dimostrato anche dall'affluenza persistentemente bassa alle elezioni europee e dall'ascesa di forze politiche euroscettiche o apertamente antieuropee;

C. considerando che sarà possibile attuare pienamente alcune proposte destinate a rispondere a queste sfide e a rafforzare l'integrazione dell'Unione per migliorarne il funzionamento a vantaggio dei suoi cittadini solamente tramite una modifica del trattato; che occorre prevedere un duplice approccio alla riforma dell'UE (nel quadro dei trattati e oltre i trattati); che non è stato ancora sfruttato appieno il potenziale insito nelle disposizioni del trattato di Lisbona e nei relativi protocolli e che la presente risoluzione intende solo fornire una valutazione delle possibilità giuridiche previste dai trattati per il miglioramento del funzionamento dell'UE;

D. considerando che il ruolo preponderante del Consiglio europeo equivale a un continuo rifiuto del metodo comunitario e della relativa nozione di duplice legittimità;

E. considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non indebolito dal ricorso a decisioni intergovernative, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione; che il ruolo della Commissione deve essere rafforzato per consentire l'adempimento pieno ed efficace al suo ruolo di motore del metodo comunitario;

F. considerando che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE;

G. considerando che il Parlamento europeo, democraticamente eletto a suffragio universale diretto, e pertanto situato al centro della democrazia a livello dell'Unione, è il parlamento dell'intera Unione e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la legittimità e la rendicontabilità delle decisioni dell'UE, anche per quanto riguarda la responsabilità democratica delle azioni e delle decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

H. considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità, e il Consiglio rappresenta i cittadini degli Stati membri tramite i governi nazionali;

I. considerando che occorre potenziare il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, come pure migliorare le possibilità di utilizzo del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione";

J. considerando che i metodi di lavoro del Consiglio europeo dovrebbero essere resi più trasparenti nei confronti del Parlamento e che i suoi compiti dovrebbero essere svolti entro i limiti previsti dalle disposizioni del trattato;

K. considerando che, al fine di creare un sistema legislativo realmente bicamerale, che si avvalga di un processo decisionale democratico e trasparente, le decisioni del Consiglio dovrebbero essere adottate da un unico Consiglio legislativo, mentre le attuali configurazioni specializzate del Consiglio dovrebbero essere trasformate in organismi preparatori simili alle commissioni del Parlamento;

L. considerando che l'insieme di responsabilità e controllo costituisce una condizione indispensabile per la stabilità dell'assetto istituzionale, in particolare in ambito economico, monetario e di bilancio; che la politica economica dell'UE è imperniata su una forte titolarità nazionale degli Stati membri, incluso il principio di non salvataggio finanziario di cui all'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); che i maggiori poteri conferiti a livello europeo implicano un accordo sulla diminuzione della sovranità nazionale degli Stati membri;

M. considerando che l'UE deve promuovere il massimo livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che occorre garantire che l'UE, le sue istituzioni e gli Stati membri li rispettino e li promuovano;

N. considerando che il ruolo della Commissione come organo esecutivo dovrebbe essere rafforzato nell'ambito della politica economica e di bilancio;

O. considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo non specifica che il Presidente dell'Eurogruppo debba essere eletto tra i suoi membri;

P. considerando che, per incrementare la legittimità politica della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della governance economica e delle norme di bilancio, è essenziale che il Presidente della Commissione sia scelto attraverso una procedura chiara e correttamente compresa durante le elezioni europee;

Q. considerando che il trattato di Lisbona ha ribadito il quadro giuridico per la Corte dei conti nella promozione della responsabilità pubblica e nella fornitura di assistenza al Parlamento e al Consiglio in sede di supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, contribuendo in tal modo alla protezione degli interessi finanziari dei cittadini; che il suo articolo 318 TFUE prevede una forma di dialogo supplementare tra il Parlamento e la Commissione e dovrebbe promuovere una cultura del rendimento nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

R. considerando che le istituzioni e gli organi europei, segnatamente il Comitato delle regioni (CdR), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e soprattutto il Parlamento europeo, dovrebbero, nel loro lavoro quotidiano, monitorare il rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e verticale nell'Unione europea; che le istituzioni europee dovrebbero tenere in considerazione il ruolo che il CdR e il CESE svolgono nel quadro legislativo e l'importanza di tenere conto dei relativi pareri;

S. considerando che l'articolo 137 TFUE e il protocollo n. 14 istituiscono l'Eurogruppo quale organo informale;

T. considerando che le nuove funzioni conferite all'Eurogruppo dai regolamenti "six pack" e "two pack", unitamente all'identità degli individui che compongono l'Eurogruppo e di coloro che compongono il consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES), nonché all'identità del Presidente dell'Eurogruppo e del Presidente del consiglio dei governatori del MES, conferiscono di fatto all'Eurogruppo un ruolo essenziale nella governance economica della zona euro;

U. considerando che la procedura per gli squilibri macroeconomici non è attualmente sfruttata a sufficienza; che, se sfruttata pienamente, potrebbe contribuire a correggere gli squilibri economici in fase precoce, fornire un'accurata visione d'insieme della situazione in ogni Stato membro e nell'insieme dell'Unione, prevenire le crisi e contribuire a migliorare la competitività; che occorre una maggiore convergenza strutturale fra i suoi membri, in quanto potrebbe contribuire a generare crescita sostenibile e coesione sociale; che, pertanto, è necessario procedere con urgenza al completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), di pari passo con gli sforzi per rendere la sua struttura istituzionale più legittima e più responsabile sotto il profilo democratico;

'V. considerando che la struttura istituzionale dell'UEM dovrebbe essere resa più democratica ed efficace, con il Parlamento e il Consiglio che agiscono da colegislatori su un '''''piano di parità, la Commissione che ricopre il ruolo di organo esecutivo, i parlamenti nazionali che controllano più attentamente le azioni dei governi nazionali a livello europeo, il Parlamento europeo che controlla il processo decisionale a livello dell'UE e con un ruolo rafforzato della Corte di giustizia;

W. considerando che l'Unione necessita dell'applicazione e del rispetto dell'attuale quadro di politica economica esistente, come pure di nuove disposizioni giuridiche in materia di politica economica nonché di riforme strutturali fondamentali nei settori della competitività, della crescita e della coesione sociale;

X. considerando che il processo del semestre europeo dovrebbe essere semplificato e reso più mirato e democratico, migliorando il ruolo di controllo del Parlamento in tale ambito e conferendo a quest'ultimo un ruolo più significativo nei vari cicli di negoziati;

Y. considerando che il TFUE ha posto il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda la procedura annuale di bilancio; che il trattato di Lisbona è attuato solo parzialmente in materia di bilancio, soprattutto a causa della mancanza di vere risorse proprie;

Z. considerando che l'utilizzo del bilancio dell'Unione dovrebbe essere ottimizzato, che le sue entrate dovrebbero provenire da risorse proprie effettive e non prevalentemente da contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) e che l'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) potrebbe, a norma dei trattati, passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata;

AA. considerando che, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ("regolamento finanziario"), il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso a norma della decisione 2012/709/Euratom;

AB. considerando che le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21 del regolamento finanziario, conformemente al considerando 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, non fanno parte del QFP e quindi non sono coperte dai massimali del QFP;

AC. considerando che il sistema delle risorse proprie non vieta il finanziamento delle risorse proprie solo da parte di un numero ridotto di Stati membri;

AD. considerando che occorrerebbe dotare l'Unione di una maggiore capacità di investimento garantendo un utilizzo ottimale dei Fondi strutturali esistenti e ricorrendo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, nonché aumentando le capacità della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

AE. considerando che la creazione di una capacità di bilancio nella zona euro, come pure la definizione dei suoi contorni, le fonti di finanziamento, le modalità di intervento e le condizioni di integrazione nel bilancio dell'Unione sono oggetto di esame;

AF. considerando che il potenziale di crescita del mercato interno dovrebbe essere sfruttato maggiormente nel settore dei servizi, del mercato unico digitale, dell'Unione dell'energia, dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali;

AG. considerando che, conformemente ai trattati, l'Unione combatte l'esclusione sociale e la discriminazione e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni;

AH. considerando che il rafforzamento del mercato unico deve essere accompagnato da un maggior coordinamento fiscale;

AI. considerando che il diritto alla libera circolazione e i diritti dei lavoratori devono essere garantiti e rafforzati attraverso il pieno sfruttamento del potenziale del trattato di Lisbona;

AJ. considerando che il legislatore dell'Unione può adottare misure in materia di previdenza sociale necessarie per i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, a norma dell'articolo 48 TFUE; che può adottare misure per la protezione dei diritti sociali dei lavoratori, indipendentemente dall'esercizio dei diritti di libera circolazione, a norma dell'articolo 153 TFUE;

AK. considerando che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere da a) a i), TFUE, il legislatore dell'Unione può adottare misure minime di armonizzazione in materia di politica sociale; che tale legislazione non pregiudica il diritto degli Stati membri di determinare i principi fondamentali del loro sistema di previdenza sociale; che tale legislazione può non incidere in maniera significativa sull'equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale; che siffatti limiti all'armonizzazione della politica sociale lasciano comunque un margine di manovra inutilizzato al legislatore dell'Unione per l'adozione di misure in materia di politica sociale;

AL. considerando che il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, di cui all'articolo 157 TFUE, non è ancora stato realizzato;

AM. considerando che lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei presenta problemi di funzionamento e applicazione che rendono necessario un miglioramento affinché possa funzionare in modo efficace ed essere un vero strumento di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva;

AN. considerando che la libera circolazione delle persone, in particolare quella dei lavoratori, è un diritto sancito dai trattati (articolo 45 TFUE) e costituisce una forza trainante fondamentale per il completamento del mercato unico;

AO. considerando che l'Unione deve aumentare l'efficacia, la coerenza e la rendicontabilità della politica estera e di sicurezza comune (PESC), il che può essere realizzato ricorrendo alle esistenti disposizioni del trattato per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata (VMQ) per un numero sempre maggiore di settori della politica estera, nonché attuando le disposizioni in materia di flessibilità e cooperazione rafforzata, ove necessario;

AP. considerando che le sfide recenti in materia di sicurezza, alcune delle quali si profilano nelle immediate vicinanze delle frontiere dell'Unione, hanno evidenziato la necessità di avanzare progressivamente verso la definizione di una politica di difesa comune e, in ultima analisi, di una difesa comune; che il trattato contiene già disposizioni chiare in merito alle modalità secondo cui ciò potrebbe avvenire, segnatamente agli articoli 41, 42, 44 e 46 TUE;

AQ. considerando che è necessario garantire la rappresentanza esterna nell'interesse dell'Unione, per quanto riguarda le competenze esclusive dell'Unione e quelle condivise già esercitate dall'Unione; che, nelle aree in cui l'Unione non ha ancora fatto uso delle competenze condivise, gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con l'Unione e ad astenersi dal prendere misure che potrebbero ledere l'interesse dell'Unione;

AR. considerando che è necessaria una posizione coordinata e strutturata dell'Unione e degli Stati membri in seno alle organizzazioni e ai consessi internazionali per incrementare l'influenza dell'Unione e degli Stati membri in tali sedi;

AS. considerando che la sottoscrizione di obblighi internazionali da parte dell'Unione o degli Stati membri non può sminuire il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo riducendoli a semplici organi di ratifica;

AT. considerando che la crisi dei rifugiati ha messo in evidenza la necessità di istituire una politica europea comune in materia di asilo e immigrazione che preveda, fra l'altro, un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE;

AU. considerando che la discriminazione in tutte le sue forme fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali (politiche o di altra natura), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'identità di genere o l'orientamento sessuale costituisce tuttora un problema in tutti gli Stati membri;

AV. considerando che le recenti crisi hanno dimostrato che il ravvicinamento delle norme giuridiche non basta a garantire il funzionamento del mercato interno o dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a causa delle differenze nell'attuazione delle norme armonizzate;

AW. considerando che il legislatore dell'Unione non può conferire poteri discrezionali alle agenzie dell'Unione che implichino scelte politiche;

AX. considerando che il legislatore dell'Unione deve garantire un controllo politico sufficiente sulle decisioni e le attività delle agenzie dell'Unione;

AY. considerando che il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli accordi adottati dai vertici europei e dal Consiglio europeo deteriora gravemente la credibilità delle istituzioni europee e che, di conseguenza, la loro applicazione deve essere assicurata con maggiore efficacia;


1. constata che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno affrontando sfide senza precedenti, quali la crisi dei rifugiati, le sfide di politica estera nell'immediato vicinato e la lotta al terrorismo, come pure la globalizzazione, il cambiamento climatico, gli sviluppi demografici, la disoccupazione, le cause e le conseguenze della crisi finanziaria e del debito, la mancanza di competitività e le conseguenze sul piano sociale in vari Stati membri, nonché la necessità di rafforzare il mercato interno dell'UE, e che tutte queste sfide devono essere affrontate in maniera più adeguata;

2. sottolinea che tali sfide non possono essere adeguatamente affrontate singolarmente dagli Stati membri, ma richiedono una risposta collettiva da parte dell'Unione, basata sul rispetto del principio della governance multilivello;

3. ricorda che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE; ricorda altresì che le eccezioni al mercato interno creano distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione e distruggono la parità di condizioni;

4. sottolinea che l'Unione deve riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, rafforzando la trasparenza dei suoi processi decisionali e la responsabilità delle sue istituzioni, delle sue agenzie e dei suoi organismi informali (come l'Eurogruppo), potenziando la cooperazione fra le istituzioni e migliorando la sua capacità di agire;

5. osserva che non è stato sfruttato appieno il potenziale insito in alcune delle disposizioni del trattato di Lisbona, sebbene esse contengano alcuni strumenti necessari che avrebbero potuto essere applicati per prevenire alcune delle crisi che l'Unione sta affrontando o che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle sfide attuali senza dover avviare una revisione del trattato nel breve periodo;

6. sottolinea che il metodo comunitario è quello più adeguato al funzionamento dell'Unione e presenta una serie di vantaggi rispetto al metodo intergovernativo, poiché è l'unico che consente una maggiore trasparenza ed efficienza, il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la parità di diritti di colegislazione per il Parlamento europeo e il Consiglio, impedendo nel contempo la frammentazione delle responsabilità istituzionali e lo sviluppo di istituzioni concorrenti;

7. ritiene che le soluzioni intergovernative debbano rappresentare solo uno strumento di extrema ratio vincolato a condizioni rigorose, in particolare il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo di rafforzare l'integrazione europea e l'apertura per l'accesso degli Stati membri non partecipanti, ed è del parere che dovrebbero essere sostituite quanto prima da procedure unionali, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione, in modo tale che l'Unione possa svolgere i propri compiti all'interno di un unico quadro istituzionale; si oppone, in tale contesto, alla creazione di nuove istituzioni all'esterno del quadro unionale e continua ad adoperarsi per l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nella legislazione dell'Unione, a condizione che vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità democratica, come pure per l'integrazione delle disposizioni pertinenti del patto di bilancio (Fiscal Compact), così come previsto dallo stesso trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, sulla base di una valutazione globale dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione; insiste sulla necessità di non tenere separato il processo decisionale effettivo dagli obblighi di bilancio;

8. sottolinea che il Parlamento europeo, eletto direttamente, svolge un ruolo essenziale nell'assicurare la legittimità dell'Unione e rende conto ai suoi cittadini del suo sistema decisionale tramite l'esercizio di un adeguato controllo parlamentare sull'esecutivo a livello dell'Unione, nonché tramite la procedura di codecisione in ambito legislativo, il cui campo di applicazione deve essere esteso;

9. ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e reputa necessario garantire un'adeguata responsabilità democratica anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri partecipano, comprese le azioni e le decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

10. ritiene che il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo debba essere intensificato e reso più significativo e sostanziale, senza superare i limiti delle rispettive competenze costituzionali; osserva, in tale contesto, che i parlamenti nazionali si trovano nella posizione migliore per definire e controllare a livello nazionale l'operato dei rispettivi governi in materia di affari europei, mentre il Parlamento europeo dovrebbe garantire la legittimità e la responsabilità democratiche dell'esecutivo europeo;

11. osserva che è vitale rafforzare la trasparenza e l'apertura istituzionale dell'UE nonché il modo in cui è comunicata l'assunzione di decisioni politiche da parte dell'UE; chiede che siano intensificati gli sforzi volti alla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e della direttiva 93/109/CE, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

12. ricorda che è possibile rafforzare il diritto di inchiesta del Parlamento e l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) tramite il diritto derivato dell'Unione e rinnova l'invito alla Commissione a proporre una revisione del regolamento sull'ICE;

13. reputa necessario che la Commissione riformi l'ICE in quanto efficace strumento di impegno democratico, tenendo in considerazione la sua risoluzione del 28 ottobre 2015, e invita, tra l'altro, la Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attribuire all'ICE un alto profilo, a rendere di più facile utilizzo il suo programma per la raccolta online delle firme, rendendolo accessibile alle persone con disabilità, a fornire orientamenti legali e pratici adeguati ed esaustivi, a valutare la possibilità di creare un apposito ufficio ICE presso la sua rappresentanza in ogni Stato membro, a spiegare nel dettaglio i motivi alla base del rifiuto di un ICE e a esaminare modalità per trasmettere le proposte contenute nelle iniziative, che possono non rientrare nelle competenze della Commissione, ad autorità più competenti;

14. ritiene che il servizio volontario europeo sia un elemento integrante della costituzione della cittadinanza europea, e di conseguenza raccomanda alla Commissione di studiare un modo per facilitarvi la partecipazione dei giovani;